Nonni incapaci di proteggere il nipote da genitori “problematici”: confermata l’adottabilità
Padre assente (e spesso in carcere), madre impegnata a combattere contro la propria tossicodipendenza, e nonni materni pronti all’accudimento materiale del nipote ma incapaci di proteggerlo dalle problematiche causate dalle figure genitoriali.
A fronte di questo quadro, l’adottabilità è l’unico strumento possibile, sanciscono i Giudici anche in Cassazione, per proteggere il minore e dargli una prospettiva di crescita serena a livello psico-fisico (Cassazione, ordinanza numero 27738/18, sezione sesta civile, depositata il 31 ottobre).
Crescita. A contestare lo «stato di adottabilità» del bambino – dichiarato dal Tribunale per i minorenni e confermato dalla Corte d’appello – sono la madre e i genitori di quest’ultima in qualità di nonni.
Obiettivo del ricorso in cassazione è vedere riconosciuta la possibilità di affidare il ragazzino ai nonni materni, garantendogli così l’opportunità di «crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine».
In questa ottica, il legale della madre e dei due nonni contesta la decisione pronunciata in appello e poggiata, a suo dire, solo sulla «mera constatazione dell’età avanzata dei nonni e delle dimensioni assai ridotte del loro appartamento», in cui, peraltro, «vivono anche altri due nipoti con la loro madre».
Adozione. Questa obiezione viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali ribattono facendo chiarezza sulle ragioni che rendono «l’adottabilità» l’unica strada percorribile.
A questo proposito, vengono richiamate «le dettagliate relazioni dei Servizi sociali e del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni in relazione ad altri due figli»: da quei documenti, osservano i giudici, emerge che «la madre, ancora ben lontana dalla risoluzione delle sue problematiche di tossicodipendenza, non può essere una risorsa per il figlio, non offrendo garanzie di recupero della capacità di prendersene cura in tempi compatibili con le sue esigenze evolutive», e, viene aggiunto, ella «significativamente non ha chiesto le fosse affidato il bambino».
Per quanto concerne il padre, «egli è per lo più assente, essendo stato anche ripetutamente ristretto in carcere».
Resta da valutare, quindi, l’ipotesi dell’affidamento ai nonni materni. Ebbene, questi ultimi appaiono «adeguati sotto il profilo dell’accudimento materiale», mentre sono carenti, specificano i giudici, «per quanto concerne i bisogni emotivi dei nipoti, non riuscendo, in particolare, a proteggerli dalla confusività e dalla incertezza portate dalle figure genitoriali». A testimoniarlo, peraltro, anche «la loro pervicace negazione dello stato di cronica tossicodipendenza della figlia».
Ci si trova di fronte a un «quadro desolante», e per questo, concludono i giudici della Cassazione, va confermato «lo stato di adottabilità» del bambino.
Avv. Carlo Ioppoli – Coordinatore Nazionale del Network degli Avvocati Familiaristi e Minorili
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