NON TI OCCUPI DEGLI OBBLIGHI SCOLASTICI DI TUO FIGLIO? DECADUTA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Se la madre non si occupa dell’adempimento degli obblighi scolastici da parte del figlio minorenne, allora è legittimo dichiararne la decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2021, n. 20246).

Terreno di scontro è il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni ha dichiarato «la decadenza della donna dalla responsabilità genitoriale sul figlio minorenne». Questa decisione è però il frutto di un lungo procedimento, originato dalle «problematiche sorte dopo il trasferimento del ragazzino presso l’abitazione della nonna materna, unitamente alla madre». In particolare, «il minore aveva attraversato un periodo difficile, caratterizzato da scarsa frequentazione scolastica, comportamenti inappropriati ed oppositivi e incapacità di adattamento alle regole».

In questo quadro si inserivano «l’incapacità educativa materna» della donna, «affetta da psicosi con ritardo mentale», «l’inadeguatezza della nonna materna e il disinteresse del padre». E poi si appurava che «la donna non provvedeva ad assumere i farmaci necessari per le patologie di cui soffriva e non era in grado di contrastare i comportamenti disfunzionali del figlio» che risultava affetto da «disabilità intellettiva di grado lieve, disturbo dell’attenzione, disagio emozionale reattivo ad importanti problematiche pedagogiche ed affettivo-relazionali nel contesto familiare».

Consequenziale la decisione del Tribunale per i minorenni di dichiarare «la decadenza della potestà genitoriale della madre» e di collocare il figlio «presso una comunità educativa», facendo anche ricorso all’«aiuto della forza pubblica».

A confermare questa decisione provvedono poi anche i giudici d’Appello. Così alla donna rimane un’ultima carta da giocare: il ricorso in Cassazione.

Nel ricorso la donna sostiene che «non sussistevano i presupposti per adottare il provvedimento di decadenza dalla responsabilità» e ritiene che esso è stato emesso «esclusivamente in conseguenza del suo stato di salute».

Dalla Cassazione riconoscono che in secondo grado sono stati evidenziati i «problemi mentali» della donna e aggiungono che ella «avrebbe dovuto sottoporsi a trattamenti presso il ‘Centro di salute mentale’, trattamenti però neanche praticati». Ma questo non è il dettaglio fondamentale nella vicenda.

A inchiodare la donna, difatti, è l’«avere tenuto condotte del tutto inadempienti agli obblighi genitoriali, non curando l’adempimento degli obblighi scolastici del minore – che ha tratto, invece, vantaggi dall’inserimento in comunità, acquisendo sicurezza ed autonomia – ostacolando tale inserimento e vanificando ogni altro percorso psico-pedagogico funzionale al superamento delle condotte inappropriate del minore».

Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici sottolineano che tra primo e secondo grado si è dato conto dei «numerosi tentativi di aiuto e di assistenza» avviati nei confronti della donna e «non andati a buon fine per il comportamento oppositivo tenuto sia da lei che dalla nonna del minore». Cass. civ., sez I, 15 luglio 2021, n. 20246

AVV. CARLO IOPPOLI , PRESIDENTE ANFI, ASS.NE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


lascia un commento