Niente assegno divorzile alla donna che ha rinunciato al lavoro preferendo il ruolo di moglie di un ricco imprenditore
Ufficializzata la rottura definitiva tra due coniugi diviene terreno di scontro il possibile riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della donna. Su questo fronte, i giudici di primo grado prevedono il versamento da parte dell'ex marito a favore della donna di 500 euro mensili a titolo di assegno divorzile.
A sorpresa, però, in secondo grado, c’è un totale ribaltamento: i giudici d’Appello negano all'ex moglie il diritto a percepire l’assegno divorzile.
Alla base di questa decisione ci sono molteplici elementi. Su tutto, però, a fronte di un matrimonio durato quasi venti anni e caratterizzato dalla mancanza di figli per ben tredici anni, si è evidenziato che «durante la convivenza (prima e dopo la maternità), la donna ha avuto la possibilità di svolgere prestazioni varie come architetto» ma, in realtà, non ha mai sfruttato appieno le opportunità avute, «pur beneficiando pacificamente di aiuti a livello domestico e di un tenore di vita agiato», condizione, questa, «tutt’altro che incompatibile con la facoltà di coltivare e sviluppare occasioni lavorative confacenti alle proprie capacità ed alle proprie aspirazioni». Peraltro, «svariati sbocchi di lavoro durante la vita coniugale erano derivati alla donna proprio dagli incarichi a lei conferiti dalle società facenti capo al marito».
Inutili le obiezioni sollevate dalla donna in Cassazione. Per i Giudici, difatti, va condivisa la valutazione compiuta in Appello e centrata sulla «assenza di una prova adeguata del fatto che la differenza tra le condizioni economiche dei ex coniugi sia stata determinata dalle scelte endofamiliari».
In generale, in tema di scioglimento del matrimonio, l’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge che richiede l’assegno e che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge. Inoltre, l’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, tra la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Ragionando in quest'ottica, è necessario accertare, al momento del divorzio, l’esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all’organizzazione familiare durante la vita in comune. E nella vicenda in esame «non è dimostrato che la disparità economica fra loro sia dipesa dalle scelte compiute, durante il matrimonio, dall’ex moglie a discapito della sua professionalità ed a favore degli impegni casalinghi e del bene della famiglia», osservano i Giudici di Cassazione.
Più nello specifico, «svariati sbocchi di lavoro, durante la vita coniugale, erano derivati all’ex moglie proprio dagli incarichi a lei conferiti dalle società facenti capo al coniuge», e, «posto che il ménage è stato sempre caratterizzato da un elevato benessere della coppia, soprattutto grazie alle disponibilità dell’ex marito», «non è dato sapere quale sia stato – nei dettagli – l’apporto della donna per il rafforzamento della posizione economica dell’uomo da considerare davvero ulteriore rispetto all’osservanza degli obblighi reciproci scaturenti dal matrimonio». Allo stesso tempo, «la rilevante differenza patrimoniale» tra i due ex coniugi «va collegata a pregresse attività imprenditoriali dell’uomo e non al contributo della donna», la quale ha comunque potuto «svolgere costantemente un’attività lavorativa» sia durante che dopo il matrimonio, e difatti «non è emerso che ella, nel lungo periodo (tredici anni) che ha preceduto la nascita della figlia, abbia rinunciato a coltivare le sue ambizioni professionali, anzi favorite dal marito, con incarichi anche presso le sue imprese».
In altri termini, la donna «non ha provato che lo squilibrio, al momento del divorzio, tra la sua situazione reddituale e patrimoniale e quella del marito, fosse l’effetto del sacrificio da parte sua, come coniuge più debole, a favore delle esigenze familiari», mentre, al contrario, è emerso che «ella ha potuto coltivare la sua attività professionale di architetto, spesso a favore di imprese dell’ex marito», ciò escludendo, dunque, l’ipotesi di una sua «rinuncia ad aspettative legittimamente connesse alla qualifica professionale» posseduta. Inoltre, l'ex moglie non ha né allegato né dimostrato di «aver dovuto rinunciare ad ulteriori aspettative professionali, diverse da quelle citate, in ragione del suo contributo alla vita familiare».
In definitiva, i Giudici osservano che «la posizione di moglie di un imprenditore benestante, con plurime aziende legate ai suoi familiari d’origine, a lungo senza figli, avrebbe dovuto stimolare la donna a realizzarsi appieno nel lavoro. Se ciò non è accaduto, si è presumibilmente trattato di una scelta personale della stessa donna».
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