Il papà deve rimborsare tutte le spese di mantenimento del figlio naturale anche se non documentate

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una vicenda riguardante il diritto al rimborso delle spese di mantenimento dei figli.   

In particolare, un padre, che era stato condannato al rimborso delle spese di mantenimento in favore della figlia, ricorreva in Cassazione contestando la decisione del giudice che aveva liquidato, in via equitativa, la prestazione oggetto del rimborso, senza che la madre avesse fornito la prova degli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti.  

La doglianza, però, è infondata.  

Infatti, «in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale» (Cass. n. 16657/2014).   

Inoltre, la Suprema Corte specifica che «l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c.  da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c.. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori» (Cass. n. 22506/2010).  

In conclusione, tali ultime considerazioni non escludono l'applicazione del criterio equitativo nei casi in cui non sia possibile determinare esattamente l'importo dovuto.   

Siccome la decisione della Corte d'Appello non si è posta in contrasto con i suddetti principi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.  

AVV. CARLO IOPPOLI - INVENTORE DEL TERMINE "FAMILIARISTA"


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