Il mutuo per l’acquisto di un immobile inchioda l’ex moglie: niente assegno divorzile

Costa carissima all’ex moglie la decisione di usufruire di un mutuo per l’acquisto di un immobile. Quel dato è difatti sufficiente, secondo i Giudici, per desumere una certa solidità economica e per respingere, di conseguenza, la sua richiesta di vedersi riconosciuto l’assegno divorzile (Cassazione, ordinanza n. 26082/19, sez. VI Civile – 1, depositata il 15 ottobre).

 

Reddito. Una volta ufficializzata «la cessazione degli effetti civili del matrimonio», va sciolto il nodo relativo all’«assegno divorzile». Su questo fronte è la donna ad avanzare una pretesa specifica, sostenendo di avere diritto ad «un assegno divorzile nella misura di 350 euro mensili».
Inevitabile l’opposizione dell’ex marito, che si vede dare ragione prima in Tribunale e poi in Appello. Decisivo il confronto tra le posizioni economiche dei due coniugi: lui «ha prodotto in giudizio le proprie dichiarazioni dei redditi», e da quella documentazione risulta «un reddito annuo superiore ai 13mila euro», mentre lei «non ha prodotto alcuna documentazione sul proprio reddito».
A inchiodare la donna, però, portando i Giudici ad escludere «l’insufficienza della sua situazione patrimoniale», è il fatto che ella, pur percependo «una pensione di reversibilità di circa 520 euro mensili», abbia «acquistato un immobile, accendendo un mutuo che continua a pagare regolarmente».

 

Mutuo. La decisione pronunciata in Appello, e sfavorevole all’ex moglie, viene ora resa definitiva dalla Cassazione. Anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’ è significativo il dato relativo all’acquisto di un immobile da parte della donna, acquisto che ne testimonia una certa solidità economica.
In sostanza, pur dando per acclarato che ella percepisce «un reddito annuo corrispondente alla pensione di reversibilità», cioè poco più di 6mila euro, allo stesso tempo si può desumere «una disponibilità economica superiore, dimostrata dall’acquisto immobiliare e dalla capacità di fare fronte al mutuo, capacità che non è compatibile con la sola disponibilità della pensione di reversibilità».

AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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