CASO BERLUSCONI: REVOCATO IL MAXI ASSEGNO DI DIVORZIO ALLA MOGLIE
Il caso. La Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso presentato da Berlusconi per la riforma della sentenza di prime cure che aveva riconosciuto all’ex moglie il diritto ad un assegno divorzile da capogiro (1.400.000,00 euro mensili), a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio. Invocando le recenti pronunce con cui le Sezioni Unite Civili hanno escluso il parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio, l’appellante chiedeva il riferimento ai principi dell’autosufficienza e dello stato di bisogno dell’ex coniuge.
Autosufficienza su cui la Corte milanese, con la sentenza n. 4793/17, depositata il 16 novembre, ha escluso ogni dubbio sottolineando che «la signora B. può infatti contare su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituitole integralmente dal marito nel corso del quasi ventennale matrimonio; ha la capacità di produrre reddito, sia per le ingenti somme di denaro che l’ex marito le ha corrisposto sia perché possiede numerosi beni immobili di notevole valore commerciale. […] Senza considerare il valore dei numerosissimi gioielli avuti in dono dal marito nel corso del matrimonio, che l’appellante ha valutato in decine di milioni di euro».
L’evoluzione interpretativa… Richiamando le sentenze Cass. Civ., 10 maggio 2017, n. 11504 e Cass. Civ., 22 giugno 2017, n. 15481/17 della Suprema Corte, intervenute nelle more del giudizio, i Giudici sottolineano il mutato orientamento in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo la S.C., il diritto all’assegno divorzile deve essere accertato con un procedimento bifasico «una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” e il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento o meno del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole».
…e l’evoluzione della famiglia. Sottolinea inoltre la Corte territoriale che tale mutamento interpretativo non debba essere letto come «un fulmine a ciel sereno», posto che «i mutamenti sociali e i modelli familiari, certamente assai diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa, già da tempo hanno portato la giurisprudenza di merito a ridisegnare via via i presupposti dell’assegno divorzile, restringendo e delimitando i confini di un concetto astratto – quello del tenore di vita – che, avulso dall’impianto normativo, che non lo prevede, rischia di ancorare le decisioni a un modello tradizionale di matrimonio e dei rapporti personali e patrimoniali tra ex coniugi – che vedeva una rigida ripartizione tra i coniugi di ruoli e compiti – che appare superato nella realtà sociale attuale ovvero sempre più in via di superamento».
In conclusione, la sentenza accoglie il gravame e dichiara il venir meno del diritto della controparte a percepire un assegno divorzile in considerazione «non solo dell’autosufficienza, ma del benessere economico della signora B.». La Corte infine, «ritiene opportuno ed equo far decorrere la revoca dell’assegno divorzile non già dalla domanda, come richiesto dall’appellante, ma dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio», compensando le spese di lite.
Avv. Carlo Ioppoli – Responsabile Nazionale Network Avvocati Familiaristi Italiani
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