Bigenitorialità del minore lesa: la Cassazione ammette il ricorso
Secondo la Suprema Corte, superando alcuni dubbi interpretativi sorti in precedenza, i provvedimenti giudiziali che statuiscono su tempi e modi di visita e frequentazione dei figli minori, sono ricorribili in Cassazione quando il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla vita familiare ex art. 8 CEDU.
Nella vicenda che ha originato la pronuncia dei Supremi Giudici, veniva disposta una c.t.u. da parte del Tribunale dei minore perché, preso atto dell'altra conflittualità tra i coniugi, venisse accertata la capacità genitoriale delle parti e individuare il miglior collocamento del minore nonché regolamentare gli incontri con il padre. Al termine degli accertamenti, veniva disposto l'affidamento condiviso con domiciliazione prevalente del minore presso la madre nonché il diritto del padre ad avere il minore con sé a fine settimana alterni, oltre alle statuizioni in tema di mantenimento del minore. Successivamente, all'esito dei rilievi del consulente tecnico nominato d'ufficio dal giudice, il Tribunale disponeva l'affido del minore ai servizi sociali confermando il regime di incontri, ma demandando a questi ultimi l'assunzione di tutte le decisioni di maggior importanza per la vita del minore. In una successiva pronuncia la Corte di Appello disponeva modifiche al regime di incontri tra i genitori e il figlio minore incaricando i servizi sociali di disciplinarne la relativa frequentazione. Contro la decisione della Corte d'Appello il padre proponeva ricorso in Cassazione.
La Cassazione, nell'ammettere il ricorso, prende le mosse dalla distinzione tra il provvedimento che statuisce sull'affidamento dei figli da quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale per i quali è stata decisa dalle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. nel caso siano provvisori e urgenti (sez. Unite, 25 luglio 2023, n. 22423).
Nella pronuncia, la Corte prende atto della sussistenza di dubbi interpretativi sulle statuizioni che disciplinano modi e tempi di visita nonché frequentazione dei figli da parte dei genitori, e, superandoli, afferma che «i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU ( Corte EDU, sentenza del 9 febbraio 2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate i materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità».
Secondo i Supremi giudici è indispensabile che al minore sia garantita, pur in caso di alta conflittualità dei genitori, una consuetudine di vita nonché delle salde relazioni affettive con ambedue i genitori capisaldi questi del diritto alla bigenitorialità altresì esplicantesi nei doveri di cooperazione nell'assistenza, educazione ed istruzione dei figli assicurati nel supremo interesse del minore.
Quindi, nel caso in cui l'invalidità dedotta afferisca la lesione del diritto alla vita familiare appratente tanto al minore quanto ai genitori, che si sostanzia nel diritto alla bigenitorialità è ammissibile il ricorso per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità o per difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito.
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