BAMBINI E SOCIAL
Gli effetti collaterali derivanti dall’uso di dispositivi tecnologici
È noto che l’era digitale ha comportato non soltanto l’adozione di nuovi modelli di elaborazione di dati o informazioni e di nuovi strumenti di interazione sociale, ma anche una radicale trasformazione delle modalità di sviluppo dell’identità dei soggetti in età evolutiva.
Accanto ad effetti sociali descrivibili in termini di reputazione sociale (misurabile dalla quantità di click, link, like, dislike, following e repost), è acclarato – sulla base di studi scientifici, anche internazionali – che la frequentazione assidua del mondo virtuale (che comprende i social network) può provocare anche effetti indesiderati sul piano della salute, quali deficit cognitivi e decadimenti della memoria, insorgenza di stress, ansia, insonnia o problemi metabolici, nonché – nei casi peggiori – disturbi e patologie di carattere psico-fisico, quali l’Internet addiction disorder (IAD) (ad es. dipendenza da dispositivi tecnologici moderni, come lo smartphone) o la fear of missing out (FOMO) (ad es. dipendenza da relazioni virtuali), fino ad arrivare a gravi forme di ritiro sociale volontario (si pensi, ad es., a quel fenomeno o condizione in cui versano gli adolescenti cui conviene il nome di ‘hikikomori’).
Da più parti, quindi, si sollecitano interventi normativi e misure di vario tipo per prevenire, scongiurare o comunque attenuare tali conseguenze pregiudizievoli, che nei soggetti in età evolutiva possono assumere – anche in considerazione della loro lungo-latenza – carattere di gravità e irreversibilità.
Le fonti normative in materia di servizi di media audio-visivi e tutela dei minori d’età
Il quadro attuale delle fonti normative in materia è alquanto vario, eterogeneo e frammentario, contemplando:
- fonti normative europee (v. ad es. la Direttiva UE 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi alla luce dell’evoluzione tecnologica – attuata in Italia con D.Lgs. n. 208/2021 –, che inter alia impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per garantire che i servizi di media audiovisivi potenzialmente idonei a nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori d’età siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino, anche attraverso l’istituzione di sistemi di controllo parentale e di sistemi per verificare l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video, e vieta che i dati personali dei minori raccolti o generati dai fornitori di servizi di media siano trattati a fini commerciali, attraverso tecniche come il marketing diretto, la profilazione e la pubblicità mirata sulla base dei comportamenti; il Regolamento europeo n. 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali – c.d. Digital Service Act -, che all’art. 28, § 2 prevede a carico dei fornitori di piattaforme online il divieto di presentare sulla loro interfaccia pubblicità basate sulla profilazione del destinatario del servizio se questi sia un minore d’età);
- fonti normative domestiche primarie (v. ad es. la legge n. 112/2004, contenente norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della R.A.I., che vieta trasmissioni che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche e l’inserzione nei cartoni animati destinati ai bambini di trasmissioni pubblicitarie e di televendite idonee ad arrecare loro pregiudizio morale o fisico, e impone alle emittenti televisive di applicare specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria);
- fonti normative domestiche di rango secondario (v. ad es. il Decreto Interministeriale in data 9 giugno 2023 in tema di promozione e predisposizione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale, di progetti educativi a tutela dei minori d’età);
- ‘Codici di autoregolamentazione’ (in particolare il Codice di autoregolamentazione «nei rapporti fra TV e minori» del 1997; il Codice di autoregolamentazione «Media e minori» del 2002; il Codice di autoregolamentazione «Internet e minori» del 2003).
Consenso digitale e trattamento dei dati personali del minore d’età
Nell’ambito delle fonti normative europee, riveste particolare importanza il Regolamento europeo n. 2016/679, che, sulla base del presupposto e della finalità per cui i minori d’età «meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti » (v. considerando n. 38), prevede in particolare che, «per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni» (art. 8).
In linea con tale previsione, l’art. 2-quinquies del d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy), così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, stabilisce che «il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni (…) è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale» e che, in relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi della società dell’informazione, «il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi».
Minori d’età e contenuti web
Nell’ottica della tutela dei minori d’età quali soggetti vulnerabili ed esposti ai rischi connessi alla interconnessione telematica che caratterizza il mondo delle reti virtuali, i contenuti possono essere così classificati:
- contenuti inadatti o sconsigliati (che ovviamente variano da età a età);
- contenuti nocivi (ad es. pornografici) (v. ad es. il D.L. n. 123/2023, convertito in L. n. 159/2023 – c.d. decreto Caivano –, contenente anche disposizioni per la sicurezza dei minori d’età in ambito digitale, che rafforza il controllo parentale nell’accesso ai contenuti web da parte di minori d’età e nell’ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, e vieta l’accesso dei minori d’età a contenuti di carattere pornografico, imponendo ai gestori dei siti pornografici l’obbligo di verificare la maggiore età degli utenti);
- contenuti illeciti, che comprendono quelli che si traducono in qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione o manipolazione di dati personali di minori d’età (c.d. cyberbullismo) (cfr. la l. n. 71/2017, modificata dalla l. n. 70/2024), nonché quelli legati allo sfruttamento sessuale, come la prostituzione minorile, il reclutamento di minori d’età per realizzare materiale pornografico, l’adescamento di minori d’età (c.d. grooming) (art. 600-bis e ss. c.p.), che integrano gli estremi di reati.
Lacune normative
Finora, sia il legislatore italiano sia quello europeo hanno mostrato scarsa propensione a regolare i rapporti fra soggetti minori d’età e l’uso di piattaforme social.
In particolare, si segnalano i seguenti interrogativi, che rivelano evidenti lacune normative:
- Quid iuris in relazione ai rischi del dilagante fenomeno dello sharenting, ossia dell’abitudine di genitori o di altri parenti a condividere in rete i contenuti (foto, video, eventi, dati personali) riguardanti figli o familiari minorenni? Allo stato, ci si può soltanto avvalere dei suggerimenti forniti nel 2021 dal Garante della privacy (v. Garante per la Protezione dei dati, Sharenting - Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli;
- quid iuris in relazione alla generazione, impiego e diffusione di deep fake (per la relativa nozione, v. l’art. 3 n. 60 del Regolamento europeo n. 2024/1689 – c.d. AI Act), ossia di immagini, video o audio creati o alterati attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale in modo da simulare stati di cose in realtà inesistenti o situazioni mai avvenute? Finora, è stata soltanto introdotta una nuova figura di reato, e cioè l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.), che però richiede – oltre che il dolo del reo – la ricorrenza di una serie di elementi oggettivi, ossia la mancanza del consenso della persona la cui immagine viene diffusa, la falsificazione o alterazione di immagini, video o voci con sistemi di IA, la loro idoneità decettiva in ordine alla loro genuinità e la sussistenza di un danno ingiusto;
- quid iuris in relazione a siti o ambienti virtuali in cui si insegnano metodi suicidari o comunque si incentivano istinti suicidari? Finora, la tutela rimane affidata soltanto all’art. 580 c.p., la cui applicazione richiede, però, la prova della sussistenza di un nesso di causa/effetto tra la condotta di chi istiga (o fornisce un aiuto) al suicidio e l’evento della decisione suicidaria del minore d’età, in thesi riconducibile a profondi disagi psicologici preesistenti al gesto.
La giurisprudenza italiana sinora formatasi in tema di minori d’età e social network
Benché – come si è visto – il fenomeno dello sharenting non sia destinatario di alcuna disciplina, in un’occasione una madre è stata condannata ad eliminare dai social network tutte le immagini che ritraevano il figlio ultrasedicenne (Trib. Roma, ord. 23 dicembre 2017).
In ogni caso, la nostra giurisprudenza richiede, per la pubblicazione sui social network di immagini fotografiche di figli infraquattordicenni, la necessità del consenso preventivo di entrambi i genitori (Trib. Mantova, ord. 19 settembre 2017; Tribunale Rieti, 7 marzo 2019; Trib. Trani, ord. 30 agosto 2021; Trib. Rieti, 17 ottobre 2022, n. 443; in tal senso è orientato anche il Garante della privacy: v. da ultimo Provvedimento 29 aprile 2026, n. 314).
Anche in relazione ai contratti di sponsorizzazione di baby influencer è stato affermato che, in caso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, entrambi i genitori devono sottoscriverli, attesa la loro incidenza sul diritto all’immagine del figlio minorenne e trattandosi di atti di straordinaria amministrazione (Trib. Milano, 16 luglio 2020, n. 4379).
Tutela dei minori d’età e social network in prospettiva de iure condendo
In attesa di (già preannunciati e imminenti) interventi normativi da parte dell’Unione europea, fra i numerosi progetti di legge presentati in Italia merita di essere segnalato il Disegno di legge n. 1136 del 2024 (Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale), che prevede:
- l’obbligo di tutti i fornitori di servizi della società dell’informazione di verificare l’età degli utenti;
- la nullità dei contratti conclusi tra fornitori di servizi della società dell’informazione e minori di 15 anni;
- la nullità del consenso al trattamento dei dati personali prestato da minori di 15 anni;
- la necessità dell’autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale per la diffusione di immagini di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma online
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