Affidamento dei figli e denuncia per maltrattamenti infondata: va sempre accertato il “best interest of the child”
Nel 2016 la madre di due minori li tratteneva in Spagna senza il consenso del padre, deducendo di essere stata vittima di violenza domestica. Il Tribunale del luogo disponeva il rientro dei minori in Sardegna, individuata come loro residenza abituale. La madre non eseguiva il provvedimento in modo spontaneo e, dopo un periodo di fuga con i figli, li riconsegnava e veniva condannata per sottrazione di minorenni.
Nel 2019, il Tribunale di Cagliari disponeva l’affidamento esclusivo dei figli al padre, riconoscendo alla madre il diritto di visita. La CTU espletata evidenziava, in particolare, che il primo figlio (oggi maggiorenne) risultava schierato con la madre all’interno di una relazione qualificata come patologica. La Corte d’appello, in sede di reclamo, riformava parzialmente la decisione, disponendo l’affidamento del primo figlio alla madre, tenendo conto della volontà da lui espressa, e confermava l’affidamento dell’altro minore al padre. Le accuse di maltrattamento non venivano ritenute veritiere e il diritto di visita della madre veniva limitato al territorio sardo. Avverso tale decisione la madre proponeva ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. Il padre e la curatrice speciale esperivano a loro volta ricorsi incidentali.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11122/2024, annullava la decisione d’appello per carenza di motivazione in relazione alle modalità di attuazione del principio di bigenitorialità, alla separazione dei fratelli e alle ulteriori restrizioni imposte al diritto di visita, rinviando alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto.
Nel giudizio di rinvio emergevano fatti nuovi. La Corte territoriale adottava provvedimenti provvisori, disponendo che il figlio minore poteva recarsi in Spagna per trascorrere con la madre e il fratello un periodo di dieci giorni. Il minore partiva ma non faceva rientro in Italia. La difesa della madre comunicava che il bambino doveva essere tutelato da asseriti pregiudizi derivanti dalla convivenza con il padre. La Corte emetteva un ordine di rientro cui veniva data esecuzione solo nel luglio 2025. Nelle more, il Procuratore generale presso la CdA segnalava il deposito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del padre per maltrattamenti in danno di entrambi i figli e per il reato di lesioni, depositando poi gli atti di indagine. La CdA concludeva il giudizio di rinvio ritenendo non dimostrate e strumentali le accuse di violenza e maltrattamenti mosse dalla madre nei confronti del padre. Valutava negativamente il comportamento della madre, ritenuta persona inaffidabile, inattendibile e instabile. Accertava che il minore era ben ambientato nel paese di residenza del padre, considerato un genitore adeguato a svolgere le funzioni di cura, educazione e istruzione. Veniva quindi disposto l’affidamento del figlio minore al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, limitando il diritto di visita della madre al territorio sardo, secondo modalità predeterminate e con monitoraggio da parte dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile.
La signora ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il PG presso la CdA di Cagliari a sua volta ha esperito ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il padre e la curatrice speciale si sono difesi depositando rispettivi controricorsi.
In particolare, con i primi tre motivi del ricorso principale (aventi contenuto analogo al secondo e terzo motivo del ricorso incidentale del PG), la ricorrente afferma di avere trattenuto il figlio presso di sé per tutelarlo dai comportamenti vessatori del padre e che la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che la decisione del Tribunale spagnolo fosse da ricondursi alla sua intenzione di voler travalicare i limiti dei provvedimenti emessi dalla Corte stessa. Lamenta il fatto che la CdA non abbia svolto un’effettiva valutazione del superiore interesse del minore, come richiesto anche dalla giurisprudenza della CEDU, ritenendo che avrebbe dovuto invece compiere accertamenti sulle dichiarazioni dei figli relative ai maltrattamenti subiti. Inoltre, si duole del fatto che la Corte non aveva disposto la sospensione del giudizio civile in attesa della conclusione del procedimento penale a carico del padre per maltrattamenti sui figli disponendo l'affidamento alla madre anche con carattere provvisorio. Questi motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi di sospensione necessaria del processo, non configurandosi la fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 75 c.p.p. e non essendo l’accertamento delle responsabilità penale del padre pregiudiziale, né in senso tecnico né in senso logico, alla decisione sull’affidamento. Ciò in quanto l’accertamento della responsabilità penale per i fatti addebitati non comporta di per sé ed automaticamente conseguenze estintive o modificative sulla titolarità o sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Pertanto, per i Supremi Giudici la decisione adottata dalla CdA resiste alle censure mosse, dato che è legittimo e doveroso per il giudice civile pronunciarsi sull'affidamento dei minori, pur in pendenza di un giudizio penale su vicende di violenza domestica, dopo aver preso cognizione degli atti del procedimento penale non coperti dal segreto, compiendo una autonoma istruttoria e ascoltando il minore in grado di discernimento. La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento.
Con i restanti due motivi (che espongono censure analoghe ai motivi primo e quarto del ricorso incidentale del PG) la ricorrente lamenta sostanzialmente il fatto che la CdA si sia soffermata solo sulla figura materna, ritenendo credibili le sole affermazioni del padre, omettendo di valutare la condotta disfunzionale di questi nei rapporti con i figli. Anche questi motivi sono stati ritenuti infondati. Per i giudici della Prima Sezione l’interesse del minore non è un valore astratto, né eterodeterminato, ma un interesse concreto, da individuare con riferimento alle specificità della fattispecie e da collocare all’interno di un processo di ponderazione tra interessi concorrenti cui partecipa lo stesso minore, nella misura in cui lo consente la sua capacità di discernimento. L'accertamento in concreto del best interest of the child, cui è chiamato il giudice, richiede una verifica particolarmente rigorosa allorché, per le specifiche circostanze del caso, il nucleo familiare risulti disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità tra i suoi componenti. I diritti del minore vanno bilanciati tra di loro e con tutti gli altri diritti ed interessi in gioco. Nel caso de quo, dall’ascolto del minore è stato possibile appurare il suo sincero attaccamento all'ambiente sociale e familiare del padre, nel quale ha amici e frequenta la scuola. Sono state tenute in conto le opinioni della curatrice speciale, nonché le relazioni dei servizi sociali e dei Carabinieri e gli esiti della CTU. In definitiva, per la Suprema Corte i giudici d’appello in sede di rinvio hanno rivalutato l’intera vicenda e hanno rispettato i passaggi procedimentali necessari, nonché il parametro della valutazione alla attualità, considerando tutti i fatti sopravvenuti e la attuale condizione del minore; non hanno soppresso il diritto di visita della madre ma lo hanno organizzato secondo modalità tali da rendere difficoltosa la reiterazione dei comportamenti dalla stessa tenuti in passato; hanno previsto strumenti per garantire il rapporto del minore con l'altro fratello. Pertanto, il giudizio è ampiamente motivato e costituisce giudizio di fatto di cui non è ammessa la revisione in sede di legittimità.
Con la sentenza in commento, i giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione rigettano sia il ricorso principale che quello incidentale, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Cass. civ., sez. I, sent. 14 luglio 2026 n 23139
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